L’esercizio delle attività delle agenzie di viaggi e turismo è soggetto alla preventiva presentazione di una SCIA al comune competente.
Il comune è tenuto a verificare che la denominazione prescelta non sia uguale o simile ad altre adottate da agenzie già operanti sul territorio nazionale, fermo restando che non può, in ogni caso, essere adottata la denominazione di comuni, province o regioni italiane.
L’apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate ad operare, non è soggetta a SCIA, ma a comunicazione al comune ove sono ubicati i locali in cui viene svolta l’attività, nonché al comune a cui è stata inviata la SCIA dell’agenzia principale e non necessita della nomina di un nuovo direttore tecnico.
Nel caso in cui la sede dell’agenzia on line si trovi in uno Stato diverso da quello italiano, a tutela del turista, il titolare dell’attività ha l’obbligo di indicare il responsabile della stessa per il territorio della Lombardia.
Le agenzie di viaggi e turismo devono esporre in modo visibile l'autorizzazione all'esercizio dell'attività oppure la SCIA, anche per la pubblicità delle iniziative, in qualsiasi forma realizzata e diffusa.