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LA LOMBARDIA IN ZONA GIALLA: LE NUOVE MISURE DAL 13 DICEMBRE

14/12/2020


LE NUOVE MISURE PER LA ZONA GIALLA

  • Divieto di circolare dalle ore 22 alle ore 5 del mattino, salvo comprovati motivi di lavoro, salute o necessità.
  • È possibile spostarsi senza autocertificazione all’interno del proprio Comune e da un Comune all’altro, e rispettando il coprifuoco serale. È consentito spostarsi verso una regione altrettanto “gialla”, mentre resta il divieto di spostarsi verso regioni “rosse” e “arancioni”, salvo comprovati motivi di lavoro, salute, studio o necessità.
  • I bar e i ristoranti sono aperti dalle 5 alle 18. Dopo le 18, resta consentita l’attività d’asporto fino alle ore 22, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Nessuna restrizione per le consegne a domicilio.
    Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone, salvo che siano tutte conviventi.
  • Consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.
  • È sempre possibile, previa autocertificazione, spostarsi per assistere un parente o un amico non autosufficienti senza limiti di orario.
  • Tutte le attività commerciali, fino al 6 gennaio 2021, potranno restare aperte anche fino alle 21, per diluire l’affluenza dei clienti.
  • Aperte le attività di servizi alla persona e i centri commerciali (che restano chiusi nei giorni festivi e prefestivi, ad eccezione di farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno.).
    Permane l’obbligo per tutte le attività commerciali di esporre un cartello che indichi il numero massimo di persone nel negozio.
  • Come da Ordinanza 649 del Presidente Fontana, in tutte le attività e luoghi di lavoro è obbligatoria la rilevazione della temperatura corporea dei dipendenti.
  • Didattica in presenza al 75% per le scuole superiori, didattica in presenza al 100% per le scuole dell’infanzia, elementari e scuole medie. Chiuse le università, ad eccezione di alcune attività per le matricole ed i laboratori.
  • Aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali.
  • Aperti mercati durante la settimana.
  • Sospensione di attività di sale da giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie.
  • Sospese le sagre e le fiere.
  • Trasporto pubblico: riduzione fino al 50% della capienza dei mezzi, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico.
  • Chiusi i centri culturali e ricreativi, cinema, discoteche, teatri, palestre, piscine, centri benessere e termali: salvo che con riferimento alle cure termali rientranti nei livelli essenziali di assistenza. Restano aperti i centri sportivi.
  • Smart-working: utilizzabile dai datori di lavoro anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla Legge 81/2017;
  • Musei e altri luoghi della cultura: aperti purché contingentandone la fruizione onde impedire assembramenti e consentire agli avventori il rispetto delle distanze di 1 metro tra loro.



DECRETO LEGGE 2 DICEMBRE - Integrazione misure

Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, le norme sopra elencate sono integrate dalle seguenti misure riportate nel DL 2 Dicembre:

  • Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 sono vietati gli spostamenti tra Regioni diverse (compresi quelli da o verso le province autonome di Trento e Bolzano), ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
  • Il 25 e il 26 dicembre 2020 e il 1° gennaio 2021 sono vietati anche gli spostamenti tra Comuni diversi, con le stesse eccezioni (comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute). Il 1° gennaio il coprifuoco durerà fino alle 7 del mattino (anziché fino alle ore 5).
  • Sarà sempre possibile, anche dal 21 dicembre al 6 gennaio, rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione.
  • Vietato spostarsi nelle seconde case che si trovino in una Regione o Provincia autonoma diversa dalla propria dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021. Il 25 e 26 dicembre 2020 e il 1° gennaio 2021 il divieto varrà anche per le seconde case situate in un Comune diverso dal proprio.
  • I ristoranti possono restare sempre aperti a pranzo, anche il 25 e 26 Dicembre 2020, il 1° e il 6 Gennaio 2021, per un massimo di 4 persone per tavolo, salvo che siano conviventi. Restano sempre consentite la consegna a domicilio e l’asporto fino alle 22. I bar e gli altri locali di somministrazione saranno aperti dalle 5 fino alle 18.
  • Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; dalle ore 18 del 31 dicembre 2020 alle ore 7 del 1° gennaio 2021 la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive è consentita solo con servizio in camera.
  • Chi rientra dall’estero dopo il 20 dicembre 2020 dovrà osservare un periodo di quarantena di 14 giorni da qualunque Paese provenga.