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ORDINANZA DI REGIONE LOMBARDIA N. 580 DEL 14 LUGLIO 2020

15/07/2020


Il Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha approvato l’Ordinanza n. 580 del 14 luglio 2020, la quale contiene ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza COVID-19, in materia di igiene e sanità pubblica.

Le misure contenute nell’Ordinanza producono effetto a partire dal 15 luglio 2020 e sono valide fino al 31 luglio 2020.

Per gli aspetti che non sono disciplinati da tale ordinanza, resta salvo quanto previsto dalle misure adottate con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020.


Di seguito riportiamo le principali disposizioni contenute nell’Ordinanza n. 580 del 14 luglio 2020.

AGGIORNAMENTO LINEE DI INDIRIZZO ATTIVITÀ ECONOMICHE, PRODUTTIVE E RICREATIVE
  • Nelle attività ricettive, uffici aperti al pubblico, servizi alla persona è consentita la messa a disposizione di riviste, quotidiani e materiale informativo, possibilmente in più copie, da consultare previa igienizzazione delle mani
  • Nelle sale giochi e nei circoli culturali e ricreativi sono consentite le attività ludiche che prevedono l’utilizzo di materiali di cui non sia possibile garantire una costante disinfezione (carte da gioco), purchè siano rigorosamente rispettare le indicazioni riportate nell’allegato 1
  • Negli spazi esterni di discoteche e sale da ballo, e in altre attività danzanti all’aperto, è permesso il ballo di coppia senza distanziamento tra congiunti
  • Nei rifugi per gruppi organizzati fino a 10 persone è concessa la deroga al distanziamento, sotto la propria responsabilità e sotto espressa richiesta in fase di prenotazione

Clicca i link seguenti per leggere le schede e le misure specifiche per lo svolgimento delle attività nel rispetto delle misure contenute nelle corrispondenti schede contenute nell’allegato 1 all’Ordinanza Regionale n. 580 del 14 luglio 2020:


UTILIZZO MASCHERINA E ALTRE PROTEZIONI
  • Nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, è obbligatorio l’utilizzo della mascherina o qualsiasi altro indumento a protezione di naso e bocca
  • Nei luoghi all’aperto va sempre portata con sè la mascherina e deve essere indossata obbligatoriamente qualora non sia possibile mantenere costantemente la distanza di sicurezza di almeno un metro da altre persone che non fanno parte dello stesso gruppo familiare
  • Il personale che presta servizio nelle attività economiche e sociali deve sempre indossare la mascherina
  • Non è obbligatorio l’uso della mascherina per coloro che svolgono intensa attività motoria o sportiva, eccezione fatta al termine dell’attività stessa
  • Non sono soggetti all’obbligo di utilizzo della mascherina i bambini al di sotto dei 6 anni o i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e le persone che interagiscono con loro
CONFERMA DISPOSIZIONI ORDINANZA N. 573 DEL 29 GIUGNO 2020

Sono confermate le disposizioni già previste dalla precedente Ordinanza n. 573 del 29 giugno 2020:

  • Per i datori di lavoro è confermato l’obbligo di misurare la temperatura a tutti i dipendenti, comunicare tempestivamente i casi sospetti all’ATS di riferimento e la raccomandazione di scaricare e utilizzare l’app AllertaLom compilando il questionario CercaCovid
  • Misurazione della temperatura dei clienti / utenti continua ad essere fortemente raccomandata
  • È obbligatoria la rilevazione della temperatura in caso di accesso ad attività di ristorazione con consumazione al tavolo e per l’accesso ai parchi tematici, faunistici e di divertimento
  • Confermata la ripresa dei tirocini anche in presenza, le indicazioni per gli esercizi di toelettatura degli animali da compagnia


FILE PER IL DOWNLOAD





F.A.Q. DI REGIONE LOMBARDIA SU ORDINANZA N. 580 DEL 14 LUGLIO 2020

Sono state pubblicate da Regione Lombardia le domande più frequenti in merito all’applicazione delle disposizioni dell’Ordinanza n. 580 del 14 luglio 2020.

Di seguito riportiamo le F.A.Q. inerenti al settore della ristorazione e altre attività consentite, commercio e luoghi di lavoro.


RISTORAZIONE E ALTRE ATTIVITÀ CONSENTITE
  • Nell’ambito del settore ristorazione la rilevazione della temperatura corporea resta un obbligo tassativo o può essere considerata una forte raccomandazione?

Si conferma l’obbligo della rilevazione della temperatura corporea, intesa come una delle misure idonee a garantire la prevenzione della diffusione del contagio.

  • I gestori dei BAR come devono comportarsi con i propri clienti in riferimento alla rilevazione della temperatura prima dell’accesso al bar stesso, considerata la differenza tra chi accede al locale solo per una colazione veloce e chi si siede al tavolo, fermandosi per un periodo più lungo?

Si conferma che, qualora l’accesso al pubblico esercizio comporti il consumo al tavolo di alimenti e/o bevande (a prescindere da cosa si consuma o alla specifica tipologia di esercizio di somministrazione), deve essere rilevata la temperatura corporea, in quanto la permanenza in loco è mediamente più protratta rispetto al servizio al banco. Se tale temperatura dovesse risultare superiore a 37.5°, non sarà consentito l’accesso al pubblico esercizio e l’interessato sarà informato della necessità di contattare il proprio medico curante.

  • È possibile svolgere il karaoke quale attività di intrattenimento all’interno di locali di ristorazione (pub, bar, ristoranti) o nell’ambito di attività ricreative e culturali se si rispettano le norme di igiene e di distanziamento sociale?

, è possibile svolgere il karaoke all’interno di locali di ristorazione, nel rispetto delle norme di igiene e distanziamento sociale previste nella scheda “RISTORAZIONE” delle linee guida in vigore.


COMMERCIO
  • Il centro commerciale si è dotato di termocamere installate in corrispondenza dei varchi di accesso per la rilevazione della temperatura su tutta la clientela. All’interno del centro commerciale ci sono attività quali ristoranti, parrucchieri ed estetisti, per i quali le disposizioni regionali attualmente in vigore impongono la rilevazione della temperatura corporea dei clienti. Dal momento che il centro commerciale effettua la rilevazione della temperatura a tutti i suoi clienti direttamente ai varchi di accesso, esenta i singoli punti vendita al suo interno dall’effettuare una ulteriore rilevazione?

Le disposizioni riguardano le singole attività commerciali e di ristorazione, mentre la gestione delle parti comuni resta in capo al gestore del centro. Se la rilevazione della temperatura avviene all’ingresso del centro commerciale e viene garantita da quest’ultimo non è più obbligatoria per l’accesso ai singoli negozi o esercizi situati all’interno del centro stesso.

  • La riattivazione delle slot machines è consentita anche all’interno di tabaccherie e bar?

La riattivazione delle slot machines è ammessa anche nelle tabaccherie, nel rispetto delle indicazioni previste per le attività di commercio al dettaglio in sede fissa e delle regole sull’utilizzo delle slot machines.


LUOGHI DI LAVORO
  • I datori di lavoro hanno l’obbligo di misurare la temperatura di tutti i dipendenti prima dell’accesso al luogo di lavoro e di comunicare tempestivamente i casi di temperatura superiore a 37.5° all’ATS di riferimento. Tali disposizioni sono soggette alla normativa sulla privacy? È prevista la pubblicazione di una circolare/comunicazione esplicativa che fornisca linee guida precise per ottemperare sia alla normativa regionale che nazionale?

. La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. Si consiglia di procedere come indicato nelle FAQ del Garante della Privacy. Riguardo a questo argomento si rimanda anche al “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali” del DPCM 11.06.2020 (Allegato 12, nota 1 al paragrafo 2) prorogato con DPCM del 14 luglio 2020.

  • Per misurare la temperatura corporea del personale, deve essere presente un supervisore oppure è sufficiente la messa a disposizione dello strumento di misurazione da parte del datore di lavoro?

In via ordinaria, non è sufficiente mettere a disposizione dei dipendenti strumenti di misurazione della temperatura, ma occorre la supervisione da parte del datore di lavoro o delegato sulla rilevazione della temperatura, anche per adottare gli eventuali provvedimenti conseguenti all’accertamento di sintomatologie da infezione da COVID-19.