Startup di impresa in Lombardia

Obblighi

Gestire un negozio significa rispettare una serie di norme che pongono in capo all’azienda e al suo titolare obblighi e responsabilità.

Ne presentiamo alcuni dei principali, ricordando che si tratta di provvedimenti in continua evoluzione, e che IOAPRO aiuta gli imprenditori a restare aggiornati e a essere sempre in regola.


Cartelli e prezzi


I negozi sono tenuti per legge ad esporre all’interno dei locali la SCIA ed alcuni cartelli previsti dalle normative vigenti, come ad esempio il cartello “vietato fumare”.

Il prezzo di vendita, nonché il prezzo per unità di misura se prevista tale forma di vendita, devono essere indicati in modo chiaro, univoco e chiaramente leggibile.


Musica


Per i negozi sussiste anche la possibilità di diffondere musica d’ambiente nei locali, in tal caso è necessario corrispondere alla SIAE , società Italiana Autori ed Editori, dei compensi annuali, da versare di regola entro il 28 febbraio di ogni anno ed è inoltre prevista la corresponsione dei cosiddetti diritti Connessi a SCF.

Sia per SIAE che per SCF, Confesercenti, in virtù di apposite convenzioni, consente alle imprese di ottenere sconti da 15 al 50% sulle tariffe ordinarie.

E’ comunque consigliabile rapportarsi con gli uffici del comune competente per verificare l’esistenza di eventuali limitazioni locali o rivolgersi direttamente agli esperti IOAPRO.


Orari


A seguito dell’entrata in vigore dell’articolo del Decreto Legge "Salva Italia" (D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011) gli orari di esercizio sono determinati liberamente dall’esercente senza alcun vincolo.

Inoltre, non vi è obbligo di chiusura settimanale, così come possono essere previsti più giorni di chiusura al pubblico.

Il comune potrebbe emettere ordinanze motivate di limitazione degli orari nei casi in cui dovessero emergere forti criticità in merito alla tutela della quiete e del riposo dei residenti, del loro diritto al libero accesso e godimento della residenza e della proprietà privata, della tutela dell’ambiente urbano, della pubblica sicurezza e dell’ordine pubblico.

È quindi opportuno valutare con gli esperti IOAPRO la presenza di eventuali limitazioni di orari.

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Vendite straordinarie


Per vendite straordinarie si intendono le vendite nelle quali l’esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti.

In particolare sono vendite straordinarie:

  • Le vendite di liquidazione per
    • Cessazione dell’attività commerciale;
    • Trasferimento in gestione o cessione in proprietà di azienda;
    • Trasferimento dell’azienda in altro locale;
    • Trasformazione o rinnovo locali;
  • Le vendite di fine stagione (saldi) di
    • Prodotti non alimentari di carattere stagionale;
    • Articoli di abbigliamento e di moda;
    • Prodotti tessili e biancheria per la casa;
    • Prodotti che, se non venduti entro un certo tempo, sono comunque suscettibili di notevole deprezzamento;
  • Le vendite promozionali di
    • Prodotti alimentari e prodotti per l’igiene della persona e della casa;
    • Prodotti di carattere stagionale, articoli di abbigliamento e di moda, articoli tessili e biancheria per la casa, prodotti che, se non venduti entro un certo tempo, sono comunque suscettibili di notevole deprezzamento;
    • Tutti gli altri prodotti non alimentari, diversi dai prodotti per l’igiene della persona e della casa, dai prodotti di carattere stagionale, dagli articoli di abbigliamento e di moda, dai prodotti tessili e dalla biancheria per la casa, dai prodotti che, se non venduti entro un certo tempo, sono comunque suscettibili di notevole deprezzamento.

Oltre a queste tipologie di vendite straordinarie, esistono anche le vendite sottocosto, sottoposte ad una normativa specifica.

Per conoscere regole e suggerimenti su ogni tipologia di vendita straordinaria, i relativi diritti del consumatore e del commerciante e evitare pesanti sanzioni, consulta la GUIDA ALLE VENDITE STRAORDINARIE